Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «infrastruttura sportiva», l'impianto sportivo destinato all'esercizio dell'attività agonistica da parte di società sportive professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché degli spalti e di tutte le aree interne strettamente connesse, quali spogliatoi, zone di riscaldamento, aree stampa e altre, nonché delle parti collaterali destinate alle attività commerciali della società sportiva, quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo e altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

 

Pag. 7

          b) «complesso sportivo multifunzionale», il complesso costituito da una o più infrastrutture sportive e da una o più strutture, anche non contigue, comunque funzionali alla realizzazione del progetto, destinate queste ultime, a titolo esemplificativo, ad attività commerciali anche di terzi, ricettive, di svago e tempo libero, di servizio, nonché a insediamenti residenziali o direzionali, ove ritenuti di valore aggiuntivo al progetto o agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

          c) «progetto di massima», un progetto comprensivo di relazione illustrativa, contenente anche le previsioni volumetriche e le relative funzioni, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici, studio di prefattibilità ambientale, studio di fattibilità economica e relazione di fattibilità che determina la configurazione dell'impianto sportivo attraverso uno studio della realtà e delle esigenze locali;

          d) «progetto definitivo», un progetto comprensivo di relazione descrittiva, relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica, relazioni tecniche specialistiche, rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico, elaborati grafici, studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, ovvero studio di fattibilità ambientale, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nonché ogni altro documento progettuale richiesto, dalla normativa vigente in ambito locale, per il rilascio del provvedimento abilitativo all'edificazione;

          e) «soggetto proponente», la società sportiva fruitrice dell'infrastruttura sportiva unitamente ai soggetti privati che, intendendo effettuare investimenti sul complesso sportivo multifunzionale, hanno stipulato un accordo con la medesima società sportiva per la cessione dell'infrastruttura sportiva ovvero per il conferimento del diritto d'uso, per una durata di almeno vent'anni anni, a qualsiasi titolo, dell'infrastruttura sportiva medesima;

          f) «comune», il comune sul cui territorio è realizzato il complesso sportivo multifunzionale o sul cui territorio è ubicata,

 

Pag. 8

alla data di entrata in vigore della presente legge, l'infrastruttura sportiva, ovvero il comune di appartenenza della società sportiva che fruisce dell'infrastruttura sportiva.